Il canone rai è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Canone rai: la famiglia anagrafica
Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, oppure unione civile, od ancora parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Canone rai: come e quanto si paga
Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica.
Per l’anno 2018, così come per il 2017, l’importo del canone è pari a 90 euro.
Canone rai: gli esonerati
Sono esonerati dal pagamento 3 categorie di utenti, cioè:
- ultrasettantacinquenni;
- diplomatici e militari stranieri;
- coloro che non detengono un apparecchio televisivo
Canone rai: gli ultrasettantacinquenni
con un reddito annuo non superiore a euro 8.000 (per le richieste relative all’anno 2018) possono, quindi, presentare una dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV (compilazione della sezione I del modello di dichiarazione sostitutiva).
L’agevolazione spetta:
- per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso,
- oppure se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, in assenza di variazioni, possono beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.
Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Ufficio di Torino 1 – Sportello Abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
- ma anche, essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it;
- infine, essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Canone rai: i diplomatici e militari stranieri
Sono esonerati per effetto di convenzioni internazionali:
- gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
- i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
La dichiarazione sostitutiva va presentata direttamente dall’interessato, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, tramite plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo:
Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata ogni giorno ed ha effetto dalla data della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa.
Qualora, sia rinnovata la carta d’identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, il dichiarante presentare una nuova dichiarazione con i dati aggiornati.
Canone rai: coloro che non detengono un apparecchio televisivo
e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta.
Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
Cosa fare in caso di suggellamento
Anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.
In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
Dichiarazione sostitutiva: durata, efficacia, presentazione
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).
La dichiarazione deve essere presentata:
- dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2017 avrà effetto per tutto il 2018)
- dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2018 avrà effetto per il secondo semestre del 2018).
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale ) o dall’erede, tramite:
- l’applicazione web;
- gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.);
- una raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento.
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