Decreto Sostegni: A chi spetta il contributo a fondo perduto? Spetta a tutti quei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Quindi spetta anche ai professionisti.
Fondo perduto decreto Sostegni: istruzioni e download modello
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 23 marzo 2021 ed il relativo comunicato stampa.
Lo stesso mette a disposizione il modulo e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto, in attuazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021.
I potenziali destinatari sono 5,5 milioni.
Il contributo non spetta:
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021. Ad eccezione dell’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Il contributo, invece, spetta agli enti non commerciali, incluso gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in base all’ attività commerciale svolta.
Decreto sostegni: Come richiedere il bonus
I tempi per la presentazione della domanda sono dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021. Questa data rappresenta anche il termine ultimo per l’invio della domanda sostitutiva, in caso di errori nella prima istanza.
Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.
Il modulo di domanda per i contributi a fondo perduto dovrà essere presentato esclusivamente in modalità telematica, con le credenziali Spid, Cie, Cns oppure Entratel dell’Agenzia, mediante:
- l’applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
- servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Una ricevuta indicherà la presa in carico, ai fini del successiva elaborazione dell’istanza, oppure il rigetto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Quando l’Agenzia delle entrate prende in carico la domanda effettua dei controlli con i dati del dichiarante presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di accettazione viene comunicato l’accoglimento della richiesta e l’avvenuta elaborazione del pagamento del contributo nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto > Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.
Decreto Sostegni, come compilare la domanda per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto
Soggetto Richiedente in questo riquadro va indicato il codice fiscale di colui che richiede tale contributo (persona fisica ovvero persona giuridica ossia soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).
Nel caso in cui il richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA successivamente il 23 Marzo per proseguire l’attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius ossia la Partita IVA della persona defunta.
Rappresentante firmatario dell’istanza
Nel riquadro va indicato:
• se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l’istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata “Codice carica”;
• se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata “Codice carica”.
Requisiti
Nel presente riquadro, il richiedente deve dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 2 dell’art. 1 del decreto (pubbliche amministrazioni, istituti finanziari e assicurativi).
La percentuale da applicare è:
- 60 per cento per coloro che hanno ricavi o compensi non superiori a euro 100.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 50 per cento per coloro che hanno ricavi o compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 40 per cento per coloro che hanno i soggetti ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Modalità di fruizione del contributo, IBAN, Rinuncia al contributo, Sottoscrizione
Modalità di fruizione del contributo:
Il richiedente deve indicare in questa sezione in che modalità vuole usufruire della contributo a fondo perduto scegliendo tra le due opzioni: “accredito su conto corrente” o se si vuole optare per il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta. Il suddetto credito d’imposta va utilizzato in compensazione mediante modello F24 da presentare mediante servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Come potete notare vi è la dicitura “irrevocabilmente” in grassetto nelle due scelte, in quanto l’opzione scelta non è successivamente revocabile, anche nel caso in cui sia presentata una nuova istanza.
IBAN
In questa sezione va indicato il conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto richiedente. Nel caso in cui si fosse stato scelto di usufruire del contributo a fondo perduto in forma di credito d’imposta, la sezione va lasciata vuota.
Rinuncia al contributo
Se il richiedente vuole successivamente rinunciare al contributo richiesto mediante istanza può farlo successivamente presentando lo stesso modello. In quest’ultimo si dovrà barrare la casella relativa alla rinuncia, codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante legale (eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).
Sottoscrizione
Nel presente riquadro va apposta la firma del richiedente o del rappresentante legale se richiedente non è una persona fisica insieme alla data di sottoscrizione.
Impegno alla presentazione telematica
Il riquadro va compilato nel caso in cui l’istanza sia trasmessa per conto di un richiedente da parte di un intermediario, indicando il codice fiscale e la firma.