Fisco 2020: buoni pasto elettronici esenti Irpef fino a 8 euro, mentre i buoni pasto cartacei sono esenti fino a 4 euro
Sono sempre più convenienti i buoni pasto elettronici che nel 2020 diventeranno esenti Irpef fino a 8 euro, mentre perderanno convenienza quelli cartacei esenti fino a 4 euro.
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Dal 1° gennaio i buoni pasto elettronici saranno il doppio più convenienti rispetto a quelli cartacei; infatti a partire dal prossimo anno finanziario entreranno in vigore le nuove soglie di esenzione fiscale per i ticket elettronici ed anche i ticket cartacei. Quindi il tetto massimo giornaliero non tassabile previsto nella manovra per il 2020 prevede una soglia giornaliera di esenzione di 8 euro per i buoni pasto digitali ed una a 4 euro per i buoni pasto tradizionali; dunque le novità per il 2020 diventeranno meno convenienti i buoni pasto cartacei e, contemporaneamente, saranno maggiormente convenienti i buoni pasto elettronici.
Legge di Bilancio 2020, articolo 1, comma 677
Il comma 677 dell’articolo 1 contenuto nella Legge di Bilancio 2020 con poche parole sancisce:
- l’aumento della quota esentasse dei buoni pasto elettronici da 7 euro a 8 euro;
- la riduzione da 5,29 euro a 4 euro della quota esentasse degli altri buoni pasto.
Mentre restano invariate le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; quindi la soglia esente rimane a 5,29 euro al giorno.
Mense aziendali – convenzioni con ristoranti
Inoltre non sono presenti novità in merito alla possibilità del datore di lavoro di creare mense, anche gestite da terzi, comprese le convenzioni con i ristoranti; la disciplina non inserisce limiti fiscali sul costo per coperto.
Utilizzatori buoni pasto
Il decreto del Mise 122/2017 (servizi sostitutivi di mensa) si riferisce ai lavoratori subordinati ed ai collaboratori; quindi rientrano tutti i dipendenti ed assimilati (tirocinanti, stagisti, amministratori delle società con redditi di lavoro dipendente o assimilati).
Erogazione buoni pasto
L’agenzia delle Entrate sottolinea che l’erogazione dei buoni pasto deve riguardare la generalità dei dipendenti oppure categorie omogenee (circolare 188/E del 1998). Naturalmente si può non fare riferimento alle categorie civilistiche (dirigenti, operai, ecc.) ma il datore di lavoro può seguire un suo preciso criterio.
Buoni pasto di valore facciale maggiore dell’esenzione
Nel caso i buoni pasto riportino un valore facciale oltre la quota esentasse, si dovrà tassare solo l’importo eccedente il limite di esenzione. Quindi si dovrà porre attenzione ai buoni pasto cartacei con valore di 5,29 euro rimasti da blocchetti già acquistati ma consegnati dal datore di lavoro per importi maturati dal 1° gennaio 2020; invece i buoni pasto cartacei ed i buoni pasto elettronici distribuiti entro il 12 gennaio 2020 ma di competenza 2019 si confrontano con i limiti rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro.
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