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Partite IVA inattive chiuse con procedimento d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate (articolo 35, comma 15-quinquies, DPR n.633/72, modificato dall’articolo 7-quater DL n.193/2016)
Le Partite IVA considerate inattive direttamente dal sistema centrale dell’Agenzia delle Entrate verranno chiuse con procedimento d’ufficio.
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Ad introdurre il provvedimento è l’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR n.633/1972, come modificato dall’articolo 7-quater DL n.193/2016.
Dunque sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate a disporre con procedimento d’ufficio la chiusura delle Partite IVA non cessate dal contribuente inattivo; infatti passerà al vaglio autonomamente i dati e gli elementi in suo possesso.
La norma riguarda tutti i soggetti:
- imprese;
- nonché artisti e professionisti.
Naturalmente sono fatti salvi i poteri di controllo ed accertamento dell’amministrazione finanziaria.
È dal 2016, anno della modifica che ha introdotto la novità della chiusura d’ufficio delle Partite IVA inattive, che si attendeva il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; dunque, ora, a seguito di emanazione del provvedimento 03 Dicembre 2019, sono noti criteri e modalità di applicazione dell’articolo 35, comma 15-quinquies. In ottemperanza della normativa vigente è prevista comunicazione preventiva al contribuente.
Criteri di chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive: provvedimento 03 Dicembre 2019
Chiusura delle partite IVA inattive da 3 annualità
L’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che risultano non aver esercitato nelle 3 annualità precedenti.
Le partite IVA sono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, relative ai contribuenti che non hanno presentato:
- la dichiarazione IVA;
- nonché la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
La chiusura delle partite IVA inattive avverrà in modalità centralizzata e, quindi, si procederà contestualmente alla estinzione del codice fiscale.
A ciascun soggetto individuato verrà inviata una comunicazione preventiva mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR).
Informazioni del contribuente all’Agenzia delle Entrate – Riattivazione
Nel caso in cui il contribuente dovesse ravvisare discordanze o, comunque, volesse sottoporre all’attenzione elementi non considerati:
- potrà rivolgersi ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate;
- entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva.
Anche dopo la chiusura d’ufficio della Partita IVA, con contestuale estinzione del codice fiscale, il contribuente potrà rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per richiedere la riattivazione.
Gli uffici, una volta concluse le verifiche sulle argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA; quindi, mantenendo il soggetto in stato di attività. Naturalmente è previsto anche il rigetto dell’istanza riportante il motivo del diniego.
Articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR n.633/1972, modificato dall’articolo 7-quater DL n.193/2016.
«L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.»
La chiusura d’ufficio delle Partite IVA elimina la sanzione prevista per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.
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