Contributo a fondo perduto DL Rilancio, da oggi 15 giugno l’invio della domanda, condizioni e modalità per ottenerlo
Roma, lì 15 giugno 2020 – Ecco il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio: a partire da 1000€.
Click day per il contributo a fondo perduto, un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce le modalità per attuare quanto previsto dall’articolo 25; dunque, da oggi, grazie all’intervento del Direttore Ernesto Maria Ruffini, è possibile richiedere ed ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle partite Iva.
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Definiti i passi che le partite iva colpite dalla crisi possono seguire per limitare i danni sul fatturato causati dal lockdown.
In particolare, il provvedimento approva il modello da compilare ed inviare, anche avvalendosi di un intermediario; l’invio può avvenire attraverso:
- il canale telematico Entratel;
- oppure un’apposita procedura web dell’Agenzia delle Entrate, all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.
Richiedere il contributo all’Agenzia delle Entrate
È possibile inviare la richiesta con istanza da presentare fino il 24 agosto. Come specificato:
“Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.”
L’accesso alla procedura avviene con le credenziali Fiscoonline / Entratel oppure tramite Spid / Carta nazionale dei Servizi. Qualunque sia la scelta il sistema effettuerà 2 elaborazioni successive per controlli formali ed anche sostanziali; naturalmente al termine delle verifiche gli esiti saranno comunicati al soggetto che ha trasmesso l’istanza.
A chi spetta il contributo
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle partite Iva ( incluse imprese e titolari di reddito agrario ) in attività alla data di presentazione dell’istanza. Invece non possono fruire del contributo a fondo perduto:
- i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda;
- poi i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali);
- nonché gli intermediari finanziari;
- ed anche le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir);
- infine i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).
Requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto spetta se si soddisfano 2 requisiti:
- l’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
- poi l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.
Ma ci sono 2 eccezioni:
Il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato); lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
Come si calcola il contributo a fondo perduto?
Prima si calcola la differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 ed il valore corrispondente del mese di aprile 2019; poi, alla differenza, si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi. Dunque
- se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro si applica il 20%;
- mentre se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro si applica il 15%;
- invece se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro si applica il 10%;
Importi minimi
Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:
- a 1.000 euro per le persone fisiche;
- nonché a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Tassazione
Il contributo a fondo perduto è escluso ai fini delle imposte sui redditi ed anche dell’Irap; inoltre non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Erogazione contributo a fondo perduto
Contestualmente all’accoglimento dell’istanza l’Agenzia delle Entrate emette il mandato di pagamento, mediante accredito sul conto corrente dell’IBAN intestato al richiedente.
Per approfondimenti leggere la guida ufficiale.
Testo originale Articolo 25 DL 34 ” Rilancio “
Art. 25 Contributo a fondo perduto 1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi. 2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennita' previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' quelle relative ai contributi erogati, per le autonome attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001. 10. Le modalita' di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita' speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 12. Per le successive attivita' di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza. 14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale. 15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
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