Garante privacy sanziona Eni Gas e Luce per contratti..
Garante della privacy sanziona Eni Gas e Luce per gestione anomala dei dati personali
Roma, lì 18 gennaio 2020 – Il Garante della privacy sanziona Eni Gas e Luce per telemarketing indesiderato e attivazione di contratti.
La società leader nel mercato dell’energia riceve sanzioni in relazione alla violazione dei parametri nel Regolamento UE a seguito di reclami per gravi criticità. Eni Gas e Luce dovrà implementare procedure e sistemi per verificare i flussi dati.
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Il Garante della privacy ha comminato ben due sanzioni alla società operante nel settore dell’energia Eni Gas e Luce (EGL); l’ammontare totale è pari a 11,5 milioni di euro e riguardano rispettivamente:
- trattamenti illeciti di dati personali nell’ambito di attività promozionali;
- inoltre attivazione di contratti non richiesti.
Garante privacy sanziona Eni Gas e Luce su parametri indicati nel Regolamento UE
Le sanzioni in questione sono state determinate tenendo conto dei parametri indicati nel Regolamento UE, tra i quali figurano:
- l’ampia platea dei soggetti coinvolti;
- la pervasività delle condotte;
- la durata della violazione;
- nonché le condizioni economiche di EGL.
Garante privacy sanziona Eni Gas e Luce per trattamenti illeciti di dati personali nell’ambito di attività promozionali
La prima sanzione assegnata è pari a 8,5 milioni di euro e riguarda i trattamenti illeciti nelle attività di telemarketing e teleselling; dunque, l’Autorità ha riscontrato le anomalie nel corso di accertamenti ed ispezioni a seguito di diverse decine di segnalazioni e reclami. Quindi dall’attività di verifica è emerso che, per un circoscritto numero di casi, Eni Gas e Luce ha tenuto condotte “di sistema” che hanno evidenziato gravi criticità.
Tra le violazioni messe in luce spiccano:
- telefonate pubblicitarie effettuate senza il consenso della persona contattata o nonostante il suo diniego;
- anche telefonate effettuate senza attivare le specifiche procedure di verifica del Registro pubblico delle opposizioni;
- inoltre l’assenza di misure tecnico organizzative in grado di recepire le manifestazioni di volontà degli utenti;
- poi i tempi di conservazione dei dati superiori a quelli consentiti;
- infine l’acquisizione dei dati dei potenziali clienti da soggetti (list provider) che non avevano acquisito il consenso per la comunicazione di tali dati.
Il Garante, a conclusione dell’attività di verifica e sanzionatoria, ha ingiunto a EGL di implementare procedure e sistemi per verificare; anche tramite l’esame di un campione rilevante di nominativi, Eni Gas e Luce deve attenersi allo stato dei consensi delle persone inserite nelle liste dei contatti, prima dell’inizio delle campagne promozionali. Inoltre, la società dovrà provvedere alla definitiva automatizzazione dei flussi di dati dal proprio database alla black list (chi non vuole ricevere pubblicità). Poi il Garante della privacy ha vietato alla società l’uso dei dati forniti dai list provider senza che questi ultimi avessero acquisito uno specifico consenso alla loro comunicazione a EGL.
Garante privacy sanziona Eni Gas e Luce per attivazione di contratti non richiesti
La seconda sanzione di 3 milioni di euro riguarda violazioni nella conclusione di contratti non richiesti nel mercato libero della fornitura di energia e gas.
L’Autorità ha ricevuto segnalazioni da molte persone per lamentarsi di stipule di nuovi contratti:
- a seguito della ricezione della lettera di disdetta dal vecchio fornitore;
- o dalle prime fatture ricevute da EGL.
In alcuni casi, poi, le segnalazioni denunciavano la presenza nel contratto di dati inesatti e di sottoscrizione apocrifa (non autenticata).
Le gravi irregolarità rilevate dal Garante hanno interessato circa 7200 consumatori; dunque, dagli accertamenti dell’Autorità è emerso che le condotte adottate da EGL nell’acquisizione di nuovi clienti mediante alcune agenzie esterne operanti per suo conto, per modalità organizzative e gestionali, hanno determinato trattamenti non conformi al Regolamento UE, in quanto contrari ai principi di correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati. Quindi il Garante della privacy ha ingiunto a EGL l’adozione di una serie di misure correttive e l’introduzione di specifici alert in grado di individuare varie anomalie procedurali.
Le implementazioni dovranno essere introdotte e comunicate all’Autorità in tempi stabiliti, mentre il pagamento delle sanzioni dovrà essere effettuato entro trenta giorni.
La posizione di Eni Gas e Luce dopo le sanzioni erogate dal Garante della privacy
Eni, in relazione alla sanzione che Garante per la privacy ha comminato a Eni Gas e Luce per telemarketing indesiderato e attivazione di contratti non richiesti, afferma:
“Eni Gas e Luce prende atto delle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e si riserva di presentare ricorso verso i provvedimenti adottati dall’Autorità“.
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