Voucher Innovation Manager

Voucher Innovation Manager MiSE 2019: decreto | FAQ

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Innovation Manager MiSE
Decreto “processi di trasformazione tecnologica / digitale
presentazione domande richiesta Voucher 2019
FAQ

 

Roma, lì 01 Ottobre 2019 – Trasformazione PMI / reti d’impresa: invio domande richiesta Voucher Innovation Manager MiSE.

 


Dal prossimo novembre sarà possibile seguire l’iter di presentazione delle domande per richiedere l’agevolazione “Voucher Innovation Manager” del MiSE; il fondo da 50 milioni euro dedicato al sostenimento dei processi di trasformazione tecnologica ed anche digitale. Le risorse pari a 50.000.000€ risultano già stanziate nella legge di bilancio 2019, per le annualità 2019 – 2020.


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Presentazione domande richiesta Voucher Innovation Manager MiSE

Disponibile la misura, parte del Piano nazionale “Impresa 4.0”.

All’interno della Legge di Bilancio 2019 hanno trovato posto le risorse per finanziare, nelle annualità 2019 e 2020, il Voucher Innovation Manager; fondo da 50.000.000€ dedicato alle PMI ed anche alle reti d’impresa,  presenti sul territorio nazionale, con l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologicadigitale.

Il MiSE ha pubblicato il Decreto che regolamenta i modi ed i tempi per accedere all’agevolazione e, quindi, ricevere l’erogazione. La misura di sostegno verrà concessa sulla base di una procedura a sportello; quindi, le domande inviate verranno ammesse alla fase istruttoria facendo riferimento all’ordine cronologico di presentazione.

Termine presentazione domanda

Dal 07 novembre 2019 sarà possibile avviare la procedura di presentazione delle domande per richiedere il Voucher Innovation Manager del MiSE; l’iter di presentazione delle domande per l’agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:

  • verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10:00 del 31 ottobre 2019;
  • compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019;
  • invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019.

Per le reti non dotate di soggettività giuridica, per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche:

  • l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi;
  • previa verifica dei poteri di firma in capo all’Organo comune, ovvero al legale rappresentante.

A tale fine, il soggetto proponente deve inviare, a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019 ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC managerinnovazione@pec.mise.gov.it secondo le modalità di cui al decreto direttoriale del 25 settembre 2019.

Decreto “processi di trasformazione tecnologica / digitale
Voucher Innovation Manager

Voucher Innovation Manager – Requisiti

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con i requisiti di seguito indicati:

  1. qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della normativa vigente;
  2. non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 “De Minimis”;
  3. avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  4. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  5. non essere sottoposte a procedura concorsuale, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo od altra situazione equivalente;
  6. non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Invece le reti d’impresa devono essere composte da un numero non inferiore a tre PMI in possesso dei requisiti descritti; purché il contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e stabile e sia caratterizzato dagli elementi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto 07/05/2019.

Voucher Innovation Manager – Spese ammissibili

Rientrano tra gli importi ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica: rese da un manager dell’innovazione qualificato; indipendente e inserito temporaneamente; con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi.

Per manager dell’innovazione qualificato e indipendente si intende un manager: iscritto nell’apposito elenco costituito dal MiSE; oppure indicato, a parità di requisiti, da una società iscritta nello stesso elenco; che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.

Tecnologie Piano nazionale impresa 4.0

La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale. Tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 individuate tra le seguenti:

  1. big data e analisi dei dati;
  2. cloud, fog e quantum computing;
  3. cyber security;
  4. integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
  5. simulazione e sistemi cyber-fisici;
  6. prototipazione rapida;
  7. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  8. robotica avanzata e collaborativa;
  9. interfaccia uomo-macchina;
  10. manifattura additiva e stampa tridimensionale;
  11. internet delle cose e delle macchine;
  12. integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
  13. programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;
  14. programmi di open innovation.

Processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi

Inoltre sono ammessi i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:

  1. l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
  2. l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.

Le specifiche circa contenuto e finalità delle prestazioni consulenziali, nonché durata e compenso, devono risultare: da un contratto di consulenza; sottoscritto dalle parti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Voucher Innovation Manager – Contributo

L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di in regime “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013). Il contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di beneficiario:

  • Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro
  • Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro
  • Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro

Manager dell’innovazione – Elenco MiSE

Possono presentare domanda le persone fisiche che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;
  2. essere accreditate negli elenchi dei manager dell’innovazione istituti presso le regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal Voucher per consulenza in innovazione.

Possono inoltre presentare domanda di iscrizione le persone fisiche che risultino:

  1. essere in possesso di un dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree scientifico-disciplinari: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze Chimiche; 05-Scienze Biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell’informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;
  2. aver conseguito un master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree scientifico-disciplinari di cui alla precedente lettera a), nonché avere svolto in maniera documentabile incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0;
  3. essere in possesso di laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree scientifico-disciplinari di cui alla precedente lettera a), nonché avere svolto in maniera documentabile incarichi, per almeno 3 anni, presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0;
  4. aver svolto in modo documentabile, per almeno 7 anni, incarichi presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0.

Voucher Innovation Manager FAQ

Soggetti Ammissibili

1.1 Quali soggetti possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?

Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019:

  • le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, soddisfano uno dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 del decreto 7 maggio 2019;
  • le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti previsti all’articolo 5, comma 4 del medesimo decreto 7 maggio 2019;
  • i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
  • gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016.

In sede di presentazione della domanda di iscrizione, i soggetti elencati alle lettere b), c) d), ed e) sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i manager, in possesso dei requisiti di iscrizione previsti per le persone fisiche, destinati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione.

1.2 In quali casi l’accreditamento presso altri albi o elenchi di manager o società di consulenza in innovazione può essere considerato utile ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?

Secondo quanto stabilito all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 5, comma 4, lettera e), del decreto ministeriale 7 maggio 2019 può essere considerato ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise l’accreditamento negli albi o elenchi dei manager/consulenti dell’innovazione istituiti presso:

  • Unioncamere;
  • le associazioni di rappresentanza dei manager;
  • le organizzazioni partecipate pariteticamente dalle associazioni di rappresentanza dei manager e dalle associazioni di rappresentanza datoriali;
  • le regioni, qualora tali albi o elenchi siano utilizzati ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2019.

Ai fini di cui sopra nella definizione di “associazioni di rappresentanza dei manager” sono comprese le organizzazioni che, sulla base delle finalità statutarie, svolgono attività di rappresentanza dei manager. Tali organizzazioni devono essere a carattere nazionale e devono risultare rappresentative dei dirigenti e delle alte professionalità in quanto firmatarie di contratti collettivi applicati alle predette categorie o comunque riconosciute rappresentative delle stesse in qualità di associazioni professionali costituite ai sensi dell’articolo 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

Si rappresenta, inoltre, che i criteri per l’accreditamento agli albi o elenchi di cui sopra sono stabiliti direttamente dalle organizzazioni e associazioni presso cui sono istituiti.

Si ricorda, infine, che il Ministero, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto direttoriale 29 luglio 2019, verifica esclusivamente le informazioni dichiarate dai soggetti iscritti nell’elenco rilasciate nelle relative domande di iscrizione.

Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione

2.1 Quando potrò presentare istanza di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?

I manager qualificati e le società di consulenza possono presentare le istanze di iscrizione nell’elenco Mise dalle ore 10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019.

2.2 Come posso presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?

L’istanza deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero secondo le indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto direttoriale 29 luglio 2019.

In particolare i manager qualificati (persone fisiche) sono tenuti a presentare la domanda secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 al decreto direttoriale 29 luglio 2019 nonché ad allegare il proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 al medesimo decreto.

Si rappresenta che nel caso in cui il manager qualificato dichiari nella propria istanza di iscrizione di operare attraverso una società di consulenza, la relativa domanda si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda a confermare la dichiarazione resa dal manager nell’ambito della propria domanda di iscrizione.

Il soggetto che presenta richiesta di iscrizione nell’elenco Mise, pena l’inammissibilità della domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 29 luglio 2019 e indicato dalla procedura informatica.

2.3 Qual è la strumentazione informatica necessaria per accedere alla procedura informatica ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?

Per l’accesso alla procedura informatica tutti i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione nell’elenco Mise devono essere in possesso della seguente strumentazione:

  • casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva;
  • firma digitale.

Si rappresenta, infine, la strumentazione di cui ai precedenti punti a) e b) deve essere individuale e riconducibile al soggetto istante.

2.4 Come posso documentare lo svolgimento degli incarichi manageriali riportati nel curriculum vitae allegato alla domanda di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?

Tutti i manager qualificati (persone fisiche) sono tenuti ad allegare, unitamente alla domanda, il proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 dal decreto direttoriale 29 luglio 2019 in cui sono riportate le informazioni utili ad avvalorare il possesso dei requisiti di iscrizione previsti dalla normativa. Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate dai soggetti istanti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si ricorda che il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco Mise ai sensi di quanto previsto dal medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Al fine di consentire tali controlli, i manager sono tenuti a conservare la documentazione giustificativa attestante l’effettivo svolgimento degli incarichi dichiarati nel curriculum (a titolo esemplificativo: lettere di incarico, contratti di consulenza, evidenza dei compensi, referenze, contratti di lavoro, materiale prodotto in riferimento alle prestazioni consulenziali svolte, etc.).

2.5 Se ricopro la carica di legale rappresentante della società di consulenza attraverso cui intendo operare, posso presentare istanza di iscrizione all’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019 in qualità di manager qualificato?

Si, a condizione di possedere i requisiti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019 e di dichiarare, nell’ambito della domanda di iscrizione, di operare attraverso la società di consulenza. Si ricorda ad ogni modo che, nel caso in cui il manager qualificato dichiari di operare attraverso una società di consulenza, la relativa domanda di iscrizione si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda, nell’ambito della propria istanza di iscrizione, a confermare la dichiarazione resa dal manager.

2.6 In fase di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019 una società di consulenza può indicare solo personale dipendente o anche professionisti?

La società di consulenza ha facoltà di indicare anche personale non dipendente, fermo restando che i contratti di consulenza specialistica nell’ambito dei quali sono utilizzate tali figure debbono essere sottoscritti, con la società beneficiaria, direttamente dalla stessa società di consulenza.

2.7 Sono una persona fisica non dotata di PEC. Posso utilizzare la PEC di una persona terza in fase di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?

No, dal momento che le comunicazioni inerenti le procedure di formazione e successivo aggiornamento dell’ elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019 sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) per cui la PEC deve essere riconducibile, in tutti i casi, ai soggetti che presentano la domanda di iscrizione allo stesso elenco.

Si ricorda, ad ogni modo, che i soggetti obbligati dalle norme vigenti al possesso di una PEC sono tenuti ad utilizzare nell’ambito della procedura di iscrizione nell’elenco Mise l’indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato.

2.8 Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto 7 maggio 2019 come posso sapere se il mio titolo di studio è riconducibile ad una delle aree scientifiche previste dalla normativa?

Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127, in cui è definito il principio dell’autonomia didattica degli Atenei, la definizione dell’appartenenza della Laurea Magistrale, del Master Universitario ovvero del dottorato di ricerca ad una delle aree scientifiche previste all’articolo 5, comma 3 del decreto 7 maggio 2019 può essere attestata, in caso di dubbio, direttamente presso l’ateneo ove il titolo di studio è stato rilasciato.

Si rappresenta, infine, che secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto direttoriale 29 luglio 2019 il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco Mise.

2.9 Quali sono le società di consulenza che possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?

Come previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere in possesso dei requisiti previsti al medesimo comma.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise sono considerate “società operanti nei settori della consulenza” quelle che risultano svolgere attività di consulenza sulla base delle informazioni desumibili dall’oggetto sociale e in relazione alle attività dichiarate dalla società presso il Registro delle imprese.

2.10 Le società di formazione che hanno effettuato progetti in una o più delle aree indicate all’articolo 3 del decreto 7 maggio 2019 possono iscriversi nell’elenco Mise?

No, dal momento che il l’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 7 maggio 2019 dispone che possono presentare domanda di iscrizione all’elenco le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere in possesso dei requisiti previsti al medesimo comma.

Lo svolgimento di progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate all’articolo 3 del medesimo decreto 7 maggio 2019 costituisce uno dei suddetti requisiti richiesti dalla normativa, i quali debbono essere dimostrati da società che risultino comunque operare, come chiarito dalla FAQ 2.9, nei settori della consulenza.

2. 11 Sono una persona fisica residente e operante all’estero; posso presentare in qualità di manager qualificato istanza di iscrizione nell’elenco di cui al decreto 7 maggio 2019?

Si, a condizione di possedere i requisiti di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019.

 

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Autore dell'articolo: Paolo Di Sante

Ogni giorno genitori danno tutto per la famiglia, lavoratori si sacrificano per lo stipendio, disoccupati cercano lavoro, imprenditori e professionisti cercano di mandare avanti l'attività. E poi c'è l'Italia, un paese intasato di burocrazia e norme che sembrano remare contro chi si alza la mattina per affrontare la giornata. Tutto ciò ha mosso in me la voglia di pubblicare studi, ricerche ed appunti che sono frutto di oltre un ventennio di lavoro: adempimenti fiscali, civilistici ed amministrativi; servizi alle aziende ed alle persone in campo amministrativo e finanziario. Credo che la diffusione delle informazioni porti equità sociale. Il mio motto preferito: "l'unione fà la forza".