contratto a chiamata 2018

Contratto a chiamata 2018: busta paga e licenziamento

 

Contratto a chiamata 2018, cos’è? chi può farlo? scopri le caratteristiche.

Contratto a chiamata 2018: chiamato dagli addetti ai lavori CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE è stato introdotto per dare una base normativa alle prestazioni lavorative saltuarie.

Il contratto di lavoro intermittente è caratterizzato da prestazioni a discontinue, quindi attivabile nei casi in cui il datore di lavoro abbia necessità non quotidiane.

La frequenza non predeterminabile farà richiedere la prestazione lavorativa solo all’occorrenza.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato tra qualunque lavoratore ed impresa purché non sia Pubblica Amministrazione.

Contratto a chiamata 2018: le caratteristiche

La disciplina normativa è contenuta nel Decreto Legislativo di riordino delle tipologie contrattuali (D.lgs. 81/2015).

Il contratto è valido anche se non ha forma scritta ma la sua trascrizione è fondamentale per provarne la sussistenza.

Il rapporto di lavoro può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Il lavoratore è conteggiato nella forza lavoro aziendale in proporzione all’orario effettivamente svolto.

Al lavoratore spetta lo stesso trattamento retributivo, previdenziale ed assistenziale di un pari livello occupato con normale contratto di lavoro subordinato rapportato alle ore lavorate.

Possono essere conclusi dallo stesso lavoratore più contratti di lavoro intermittente con diversi datori di lavoro.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:

  • per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimenti di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
  • nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni. Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno.

Per l’applicazione del lavoro intermittente si rimandata alla Contrattazione Collettiva Nazionale.

L’Interpello n.10/2016 conferma che è ancora possibile riferirsi al Regio Decreto n. 2657 del 1923 che già contemplava tale lavoro.

Come già prefissato dalla Circolare 29 agosto 2013 n.35 anche  per il contratto a chiamata 2018:

“in ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’ arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”.

Contratto a chiamata 2018: gli elementi

dati del contratto che non possono assolutamente mancare sono i seguenti:

  • la durata della prestazione lavorativa;
  • le ipotesi che consentono la stipulazione del contratto;
  • il luogo della prestazione;
  • le modalità della disponibilità, se garantita dal lavoratore ed il relativo preavviso di chiamata spettante al lavoratore (mai inferiore ad 1 giorno);
  • il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore per le prestazioni eseguite e la relativa indennità di disponibilità;
  • le forme e modalità con le quali il datore di lavoro è autorizzato a richiedere l’esecuzione della prestazione lavorativa;
  • la rilevazione delle presenze;
  • le modalità e i tempi di pagamento dello stipendio e della eventuale indennità di disponibilità;
  • le misure di sicurezza adottate nel campo lavorativo.

Contratto a chiamata 2018: i divieti

Non è possibile sottoscrivere i contratti a lavoro intermittente:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • presso le aziende che nei sei mesi precedenti hanno operato licenziamenti collettivi, ovvero è in corso una sospensione o riduzione di orario di lavoro per cassa integrazione (questo divieto è derogabile da un accordo sindacale) di lavoratori adibiti a mansioni per le quali si effettua la chiamata;
  • da imprese che non rispettano il Decreto Legislativo n.626 del 1994 per la sicurezza nell’ambiente di lavoro;
  • con l’orario di lavoro a tempo parziale.

Contratto a chiamata 2018: l’indennità di disponibilità

Esistono due modi di instaurare il rapporto lavorativo:

  • con obbligo di disponibilità che da diritto ad una indennità di disponibilità;
  • senza obbligo di disponibilità e quindi  senza una indennità di disponibilità.

Il lavoratore che si è obbligato a rendersi disponibile e che presta il proprio lavoro in casi particolari (ad esempio fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali) ha diritto alla indennità disponibilità solo in caso di effettiva chiamata.

Contratto a chiamata 2018:  Week-End, Ferie Estive, Vacanze Pasquali e Natalizie

Il lavoro intermittente è utilizzabile in particolari periodi predeterminati, nello specifico:

  • week-end: è il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13.00 fino alle ore 6.00 del lunedì mattina;
  • vacanze natalizie: sono i giorni che vanno dal 01 dicembre al 10 gennaio dell’anno successivo;
  • vacanze pasquali: sono i giorni che vanno dalla domenica delle Palme al martedì che segue il Lunedì dell’Angelo;
  • ferie estive: è il periodo che va dal 01 giugno al 30 settembre.

Contratto a chiamata 2018: le comunicazioni

Le regole per la trasmissione delle comunicazioni relative al contratto per lavoro intermittente sono definite del Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013.

Il modello in questione è denominato UNI-intermittente ed è compilabile solo attraverso strumenti informatici.

Il datore di lavoro deve effettuare, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-assuntiva, una comunicazione amministrativa:

  • prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa svolta dal medesimo lavoratore;
  • o prima dell’inizio di più prestazioni di durata non superiore a trenta giorni svolte a seguito di una preventiva pianificazione.
contratto a chiamata 2018, modulo comunicazione intermittenti
contratto a chiamata 2018, modulo comunicazione intermittenti

Questa comunicazione dal 1° dicembre 2016 è di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e deve essere effettuata esclusivamente:

  • Attraverso il servizio informatico;
  • Via email all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
  • Tramite l’App Lavoro Intermittente.

Per utilizzare la casella di posta, non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata.

È prevista, inoltre, la modalità di invio tramite SMS:

  • esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione,
  • da parte di aziende registrate al Portale Cliclavoro,
  • abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente.

L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore e deve essere inviato al numero 3399942256.

In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici è possibile effettuare la comunicazione al numero fax dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax e la ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico come prova dell’adempimento dell’obbligo.

Contratto a chiamata 2018: busta paga e licenziamento

Nel caso in cui il lavoratore si impegni a rispondere alla chiamata è prevista un’indennità di disponibilità determinata dai contratti collettivi.

Al lavoratore, per i periodi garantiti dalla disponibilità, spetta una indennità mensile di disponibilità pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL comprensiva di:

  • minimo tabellare,
  • indennità di contingenza,
  • EDR,
  • ratei di mensilità aggiuntive.

L’indennità di disponibilità rappresenta un reddito imponibile, sia fini contributivi sia ai fini fiscali.

Per quanto riguarda l’aspetto contributivo, l’indennità è soggetta alla contribuzione obbligatoria sia ai fini  IVS che ai fini delle prestazioni di malattia e maternità, senza l’obbligo di osservare i minimi contributi previsti dalle disposizioni vigenti.

L’indennità, divisibile in quote orarie, è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o contratto collettivo per es. nel T.F.R. e nelle mensilità aggiuntive.

Il lavoratore che sceglie di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro, in caso  di malattia o altri eventi simili:

  • deve informare tempestivamente il datore di lavoro,
  • non ha diritto all’indennità di disponibilità in tale periodo.

Se invece non  ottempera al predetto obbligo di comunicazione, perde il diritto all’indennità stessa per un periodo pari a 15 giorni.

Il rifiuto senza giustificazione di rispondere alla chiamata, da parte del lavoratore che ha scelto di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro, può comportare:

  • la risoluzione del contratto;
  • la restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto;
  • un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai C.C.N.L. o in mancanza dal contratto di lavoro.

Contratto a chiamata 2018: la pensione

L’indennità di disponibilità, essendo assoggettata a contribuzione, partecipa alla formazione dell’anzianità contributiva ai fini della pensione.

Con il sistema contributivo l’indennità di disponibilità concorre a formare il montante contributivo da usare per la determinazione del relativo importo.

Contratto a chiamata 2018: casi particolari

Se la chiamata è stata inviata per un intero periodo, si dovrà annullare tutta la comunicazione e rinviarla nuovamente, con le date corrette. Ad esempio, se è stato indicato come periodo di chiamata dal 01 al 05 e si vuole annullare per il solo giorno 03, si deve operare con la cancellazione dell’intero periodo 01-05 e inviare due chiamate distinte per i periodi 01-02 e 04-05.

Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo giorno o per singoli giorni (ad es. tutti i sabati di un mese), dovrà essere compilato solo il campo data inizio relativo al giorno interessato.

In caso di comunicazione della chiamata mediante SMS, l’eventuale annullamento deve essere comunicato lo stesso giorno in cui si effettua la comunicazione.





Fonte:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Autore dell'articolo: Paolo Di Sante

Ogni giorno genitori danno tutto per la famiglia, lavoratori si sacrificano per lo stipendio, disoccupati cercano lavoro, imprenditori e professionisti cercano di mandare avanti l'attività. E poi c'è l'Italia, un paese intasato di burocrazia e norme che sembrano remare contro chi si alza la mattina per affrontare la giornata. Tutto ciò ha mosso in me la voglia di pubblicare studi, ricerche ed appunti che sono frutto di oltre un ventennio di lavoro: adempimenti fiscali, civilistici ed amministrativi; servizi alle aziende ed alle persone in campo amministrativo e finanziario. Credo che la diffusione delle informazioni porti equità sociale. Il mio motto preferito: "l'unione fà la forza".

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