Obbligatorio il dispositivo anti abbandono per il seggiolino in auto: la norma e l’omologazione
Dispositivo anti abbandono: dopo anni di tragedie familiari è in vigore la nuova misura che mira a salvare le vite dei bambini agganciati ai seggiolini fissati nelle automobili; dunque le vittime sono i bimbi, ma la disperazione dilania anche i genitori soggetti ad amnesie causate dagli impegni e dallo stress.
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Codice della strada articolo 172 e Direttiva europea veicoli
Il regolamento si applica al dispositivo anti abbandono nel rispetto di quanto stabilito dal codice della strada. Analizziamo gli elementi della nuova regola che introduce il dispositivo anti abbandono delineando gli ambiti di applicazione.
Come primo elemento preso in considerazione dal legislatore troviamo il riferimento ai veicoli interessati dalla disposizione; questi sono appartenenti a ben precise categorie internazionali come da direttiva 2007/46/CE: M1, N1, N2 ed anche N3.
Sistemi di ritenuta – dispositivo anti abbandono
Il dispositivo anti abbandono non è altro che un sistema di allarme che si attiva nel caso di allontanamento del conducente; quindi è utile a prevenire l’abbandono del bambino ed il regolamento fissa l’obbligo d’uso per le età inferiori ai 4 anni. Naturalmente tale imposizione non modifica quanto già previsto dall’articolo 172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 relativo ai sistemi di ritenuta per bambini. A capo dell’attività di vigilanza sul mercato dei dispositivi anti abbandono c’è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Caratteristiche generali del dispositivo anti abbandono
Il dispositivo anti abbandono può essere:
a) integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini;
b) oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
c) infine indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali
Quando un dispositivo anti abbandono è immesso sul mercato integrato nel sistema di ritenuta per bambini o come dotazione del veicolo deve:
- dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione;
- poi, essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
- inoltre segnalare tempestivamente l’abbandono da parte del conducente attirando la sua attenzione mediante appositi segnali visivi ed acustici o visivi ed aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;
- ed anche attivare il sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate;
- infine, se alimentato da batteria, deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente.
Inoltre quando è immesso sul mercato un dispositivo anti abbandono indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo deve anche:
- essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
- garantire che l’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta non alteri le caratteristiche di omologazione.
Dispositivi “antiabbandono” omologati / UE – vigilanza
Il fabbricante deve rilasciare una dichiarazione di conformità; quindi si assume la responsabilità del rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali del dispositivo anti abbandono. La dichiarazione di conformità deve essere redatta ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi anti abbandono.
Al momento della vendita ogni dispositivo anti abbandono deve essere accompagnato dalle prescrizioni per l’installazione; dunque comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l’uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell’Unione.
Vigilanza del mercato
La vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione del dispositivo anti abbandono è effettuata dalla Direzione generale per la motorizzazione; ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, del regolamento UE n. 2019/1020.
Dispositivi anti abbandono riconosciuti da altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo
Si presumono conformi alle disposizioni del regolamento i dispositivi anti abbandono legalmente commercializzati:
- in altri Stati appartenenti all’Unione europea;
- o in Turchia;
- ed inoltre originari e legalmente commercializzati in uno Stato appartenente all’EFTA, che è parte contraente dell’Accordo SEE.
L’applicazione del regolamento è soggetta alle disposizioni del regolamento 764/2008/CE e del regolamento UE 2019/515.
Dispositivo anti abbandono: sanzioni
Il conducente che trasporta in auto un bambino di età inferiore ai 4 anni senza un dispositivo anti abbandono rischia una multa da 81 a 326€ (entro 5 giorni 56,70€); poi la decurtazione di 5 punti dalla patente; infine la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi (stessa infrazione più di una volta nel giro di 2 anni).
Dispositivi “antiabbandono“: contributo 30€
⇒ Per agevolare l’acquisto dei dispositivi antiabbandono nel Decreto Fiscale è stato istituito un fondo ed il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato.
Esempio di dispositivo anti abbandono in commercio: https://www.facebook.com/Newsdalmondoindiretta/posts/124280492324243
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