Indennità antitubercolari 2020: importi da corrispondere
MEF varia gli importi da corrispondere come indennità antitubercolari 2020
Roma, lì 25 gennaio 2020 – Pubblicati i nuovi valori delle indennità antitubercolari.
Sono in vigore le variazioni degli importi da corrispondere nel 2020 a titolo di indennità antitubercolari, secondo quanto previsto dal MEF. Verranno adeguante ai nuovi importi anche le indennità di malattia.
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Sulla base delle rilevazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il Ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato il decreto 15 novembre 2019; a seguito di quest’ultimo nella pubblicazione sulla G.U. Serie Generale n. 278 del 27 novembre 2019, hanno trovato applicazione le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, che riportano la percentuale di variazione.
Importi indennità antitubercolari 2020 e pensioni
Gli importi relativi alla misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge all’andamento del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Dunque, con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto di perequazione le percentuali di variazione sono pari rispettivamente:
- allo 0,4% dal 1° gennaio 2020;
- mentre dal 1° gennaio 2019 all’1,1%.
Conseguentemente, gli importi delle indennità antitubercolari 2020 risultano pari a quanto esposto nella seguente tabella.

Procedura automatizzata di liquidazione
Come effetto diretto dell’entrata a regime dei nuovi importi, la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con riferimento al 2020. Mentre per quanto riguarda il 2019, il decreto ministeriale ha confermato gli importi già determinati in via provvisoria; quindi, non si è reso necessario ricorrere ad adeguamenti. Gli aggiornamenti indennità antitubercolari decorrono dal 1° gennaio 2020 anche sulle indennità giornaliere, in corso di godimento a quest’ultima data, in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza. Nel caso l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,48, dovrà essere erogata quest’ultima.
Decreto 15 novembre 2019
Il testo dell’articolo 1 inserito nel decreto di perequazione:
“La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2018 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2019”.
Mentre l’articolo 2 del suddetto decreto riporta:
“La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2019 è determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo”.
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