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Prime indicazioni INPS sul Reddito di EMergenza 2021: a chi spetta il REM? I requisiti per presentare la domanda
Roma, lì 07 aprile 2021 – Arriva il Reddito di EMergenza (REM) nelle tasche degli italiani che rientrano nei requisiti specificati dall’INPS: ecco a chi spetta.
L’INPS ha pubblicato la nota contenente le prime indicazioni utili alla presentazione della domanda per ricevere il Reddito di EMergenza (REM). Di seguito il riepilogo dei riferimenti normativi e anche i requisiti per definire a chi spetta la misura a sostegno del reddito.
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Iniziano a sbloccarsi Bonus ed erogazioni a sostegno del reddito per dare conforto alla parte della popolazione che più sta risentendo della crisi post Covid19. Da oggi è possibile attivarsi per presentare la domanda all’INPS per chiedere il Reddito di EMergenza 2021. Iniziamo ad esaminare le indicazioni sulla misura straordinaria di sostegno al reddito contenute nella nota emessa dell’INPS.
Messaggio INPS 1° aprile 2021, n. 1378 e Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 ( Decreto Sostegni )
Con il messaggio 1° aprile 2021 n. 1378 l’INPS informa che il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 ha innovato parzialmente le regole 2020 relative al REM; l’Istituno, inoltre, precisa che la presentazione della domanda potrà avvenire esclusivamente online, a partire dal 7 aprile ed entro il 30 aprile 2021. Prima di avviare la pratica, il richiedente dovrà assicurasi di avere una DSU valida.
Il Reddito di EMergenza 2021 ha trovato spazio nel Decreto Sostegni, precisamente all’articolo 12, commi 1 e 2. L’importo del beneficio è determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 82 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
Riportiamo gli estratti dai testi ufficiali.
Art. 12
Ulteriori disposizioni in materia
di Reddito di emergenza
1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui
all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto
per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82,
comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle
mensilita' di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in
condizioni di necessita' economica in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19...
2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresi' riconosciute,
indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo
comma, ferma restando in ogni caso l'incompatibilita' di cui
all'articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del
2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico
componente, ai soggetti con ISEE in corso di validita', ordinario o
corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159...
Art. 82
Reddito di emergenza
5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un ammontare pari a 400
euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro,
ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti in condizioni di disabilita' grave o non
autosufficienza come definite ai fini ISEE.
La normativa prevede, dunque, il riconoscimento di 3 quote di Reddito di EMergenza (REM) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. L’erogazione spetta:
- ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica (comma 1);
- ed anche a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire NASpI e DIS-COLL e aventi ISEE (ordinario o corrente) fino a 30.000 euro (comma 2); in questo caso spettano 400 euro mensili, «in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso».
Presentazione delle domande Reddito di EMergenza 2021
Il REM può essere richiesto all’INPS entro il 30 aprile 2021, esclusivamente con domanda on line attraverso i seguenti canali:
- accesso al sito internet dell’Inps (www.inps.it);
- nonché per mezzo degli Istituti di patronato.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Reddito di EMergenza 2021: requisiti nuclei familiari in condizione di difficoltà economica (comma 1)
Il REM spetta ai nuclei familiari se sono rispettati i requisiti di seguito indicati:
- il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
- un valore del reddito familiare (determinato secondo il principio di cassa), con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2020 e verificato al 31 dicembre 2020, inferiore a 10.000 euro. Il valore è elevato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.
Il REM non è compatibile:
- con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
- con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- nonché con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- ed anche con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.
Reddito di EMergenza 2021: coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire NASpI e DIS-COLL (comma 2)
In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 si verificano i requisiti del comma 2; nel caso questi ultimi fossero rispettati si concretizzerebbe una sorta di prosecuzione della NASpI / DIS-COLL, in misura fissa. Oltre al requisito ISEE è necessario il rispetto delle condizioni di seguito specificate:
- il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
- al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, fino a 30.000 euro.
Il membro del nucleo familiare, inoltre, non deve risultare titolare:
- di una delle indennità COVID19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
- alla data del 23 marzo 2021 di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Infine, il REM è incompatibile, in relazione allo stesso periodo, con la riscossione del Reddito o della Pensione di cittadinanza.
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