Agenzia delle Entrate – Evasione Fiscale – Indici Sintetici Affidabilità ( ISA )
L’istituzione degli Indici Sintetici di Affidabilità, vuole fornire uno strumento per favorire l’emersione di redditi imponibili. Nel dettaglio, gli ISA sono indicatori che misurano dati e informazioni per fornire una sintesi dalla quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali. Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, dal periodo d’imposta 2018 gli Indici Sintetici di Affidabilità sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.
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La valutazione degli Indici Sintetici di Affidabilità si basa su dati ed informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta; mentre l’esito ISA consente di misurare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.
Gli Indici Sintetici di Affidabilità riconducono sostanzialmente a due gruppi:
- indicatori elementari di affidabilità;
- ed anche indicatori elementari di anomalia.
Indici Sintetici di Affidabilità ( ISA ): Modelli di Business (MoB)
Gli ISA fanno riferimento a specifici Modelli di Business (MoB); dunque, il contribuente, sulla base di quanto indicato nel modello dichiarativo, trova collocazione in gruppi omogenei di imprese.
Indicatori elementari affidabilità / anomalia
L’Indice Sintetico di Affidabilità è la media semplice di due tipi di indicatori elementari:
- indicatori elementari di affidabilità, che valutano l’attendibilità l’equilibrio tra grandezze contabili e strutturali, possono assumere un valore compreso tra 1 e 10;
- poi indicatori elementari di anomalia, che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti.
Il punteggio ISA, in caso di anomalie, può rientrare in due categorie:
- indicatori elementari che assumono un punteggio compreso tra 1 e 5 rappresentano fattispecie in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo;
- poi indicatori elementari che assumono un punteggio pari a 1 e rappresentano fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità.
Esclusione Indici Sintetici Affidabilità ( ISA )
Gli Indici Sintetici di Affidabilità non si applicano per i periodi d’imposta in cui il contribuente:
- ha iniziato o cessato l’attività;
- oppure, non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
- poi quando dichiara ricavi (art.85, c.1, escluse lettere “c”, “d” ed “e” Tuir), o compensi (art.54, c.1, Tuir), di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- inoltre se si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, con ricavi dichiarati per attività non rientranti nell’ISA, che superino il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (sono comunque tenuti alla compilazione del modello ISA).
Inoltre sono esclusi dagli ISA:
- le società cooperative, consortili ed i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- poi, le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- inoltre i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività con codice 49.32.10 o codice 49.32.20, di cui all’ISA AG72U;
- le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.
Benefici punteggio Indice Sintetico di Affidabilità ≥ 8
I benefici di cui godono i contribuenti che raggiungono un punteggio ISA almeno pari a 8 sono:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva e Iva infrannuale;
- poi, esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap;
- inoltre esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale o Iva infrannuale, per un importo fino a 50.000 euro all’anno;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73 (reddito di impresa e lavoro autonomo) e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’Iva.
Benefici punteggio Indice Sintetico di Affidabilità ≥ 8,5
I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lettera d, secondo periodo, del Dpr n. 600/73, e articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Dpr n. 633/72).
Benefici punteggio Indice Sintetico di Affidabilità ≥ 9
I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono esclusi:
- dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto legge n. 138/2011;
- poi, dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Miglioramento punteggio Indici Sintetici Affidabilità
È possibile correggere eventuali errori commessi in fase di compilazione che incidono negativamente, oppure indicando in dichiarazione ulteriori componenti positivi che non risultano dalle scritture contabili e che sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva.
Per quanto riguarda l’Iva dovuta dal maggior volume d’affari dichiarato, per miglioramento degli Indici Sintetici Affidabilità, si applica l’aliquota media risultante dal seguente rapporto:
Il contribuente può comunque applicare l’aliquota propria delle attività esercitate fornendo “prova contraria”, già in fase di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini ISA.
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